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Economia | 30 agosto 2021, 10:00

Stendere i panni in condominio: quando è consentito?

In Italia non esiste alcuna legge o normativa specifica che affronti il problema relativo all’utilizzo di terrazzi o balconi per stendere il bucato, ma è necessario far riferimento alcune pronunce della Cassazione

Stendere i panni in condominio: quando è consentito?

Uno degli aspetti più controversi della convivenza condominiale è rappresentato dall’utilizzo dei balconi e degli spazi esterni per stendere la biancheria. Spesso, infatti, capita di vedere lenzuola e capi di abbigliamento stesi al sole ad asciugare, ben visibili dalla strada. Non di rado, però, questo tipo di consuetudine può causare conflitti tra condomini o tra gli inquilini che occupano diverse unità abitative all’interno dello stesso edificio. Pertanto, è lecito chiedersi se stendere i panni in condominio (o in contesti analoghi) sia consentito oppure no. In questo articolo vediamo quali sono le regole alle quali fare riferimento per rispondere a questo quesito.

La giurisprudenza di riferimento

In Italia non esiste alcuna legge o normativa specifica che affronti il problema relativo all’utilizzo di terrazzi o balconi per stendere il bucato. Ragion per cui, è necessario fare riferimento anzitutto alle pronunce della Corte di Cassazione.

 

Con la sentenza n. 8223 del 2018, ad esempio, la Cassazione ha sancito, in linea di massima, che i panni possono essere stesi sul balcone di un condominio, a patto che non vi sia gocciolamento su di una parte dell’abitazione sottostante. Nello specifico, con questa sentenza i giudici hanno rigettato il ricorso da parte di un cittadino, precedentemente condannato dalla Corte d’appello di Lecce per l’interramento di una conduttura fognaria e per “l’installazione di fili per la biancheria nello spazio aereo sovrastante il cortile”. In base a quanto si legge nell’ atto della pronuncia, ciò rappresentava, per la controparte del ricorso, “spoglio/molestia subito nel possesso del cortile antistante la sua casa di abitazione”; in aggiunta, si legge, lo “sciorinamento della biancheria” rientrava tra le “lesioni del possesso”.

 

In sostanza, stendere i panni in condominio non è vietato, a patto che non vi sia gocciolamento sulle parti abitative di altri condomini. In tal caso, infatti, si verificherebbe una molestia nei confronti degli inquilini dei piani sottostanti, in quanto limiterebbe la possibilità di questi ultimi di utilizzare i propri balconi. Quindi, se si decide di stendere il proprio bucato in un contesto condominiale, bisogna fare attenzione al gocciolamento, cercando di evitarlo il più possibile strizzando bene i pani.

 

Anche il Tribunale di Bari, con la sentenza del 3 ottobre 2017, ha stabilito che stendere i panni intrisi d’acqua - provocando un gocciolamento che investe i piani sottostanti - rappresenta un caso di molestia, in quanto disturba la quiete e può provocare nervosismo.

Regolamenti condominiali e comunali

Oltre alla giurisprudenza, quando si ha il dubbio circa la possibilità di utilizzare uno stenditoio esterno per far asciugare il bucato, va tenuto in considerazione anche il regolamento condominiale. Quest’ultimo, infatti, potrebbe esplicitamente vietare (anche in parte) ai condomini di stendere i panni all’aperto. Lo stesso può dirsi di eventuali provvedimenti da parte del Comune, che spesso hanno come obiettivo quello di preservare il decoro urbano e architettonico.

Come evitare il problema

Far asciugare il bucato, senza poter utilizzare gli stendipanni o i fili sul balcone, può essere un problema, specie durante i mesi più freddi dell’anno. Come affrontare il problema? Una soluzione pratica ed efficace è rappresentata dagli stenditoi da interno, installabili al soffitto o sulle pareti; si tratta di sistemi particolarmente funzionali, in quanto sono di facile utilizzo e consentono di ottimizzare gli spazi. Inoltre, sono facilmente reperibili in quanto si trovano in commercio sia nei negozi di casalinghi sia online, grazie a portali specializzati come www.stendinik.it.

 

Questo tipo di soluzione è particolarmente indicata per chi ha problemi di spazio; gli stenditoi, infatti, possono essere collocati in bagno (magari sopra la vasca) o nel locale lavanderia, così da poter far asciugare il bucato in ogni momento della giornata senza il rischio di disturbare i propri vicini.

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